• per le attività di controllo della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale;
• per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e
allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• per l’esercizio venatorio all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore.
2. L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
3. Gli spostamenti, nonché l’esercizio di tutte le attività venatorie e di controllo, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.