Smantellamento silenzioso
Mentre in Parlamento si discute in modo coraggioso, di modifiche alla legge quadro per aggiornarla alle mutate esigenze di gestione della fauna selvatica, nei tribunali amministrativi sta avvenendo lo smantellamento silenzioso della programmazione faunistico venatoria. La realtà è sotto gli occhi di tutti, ma la politica preferisce ignorarla.
La sentenza del TAR Pescara
La sentenza n. 254/2026 del TAR Pescara è un precedente per la gestione del territorio da affrontare con serietà nel secondo grado di giudizio. Il tribunale con una sentenza pubblicata ieri ha dato ragione a una proprietaria terriera che ha chiesto di vietare la caccia sui propri fondi per “motivi etici e morali”, ribaltando anni di prassi amministrativa. Ecco i punti che dovrebbero far riflettere chiunque si occupi di programmazione venatoria:
La quota del 30% è messa in dubbio: La Regione Abruzzo aveva negato il divieto sostenendo di aver già raggiunto il limite massimo del 30% di territorio protetto previsto dalla legge. Il TAR ha risposto che quel 30% non è un tetto massimo a tutela dei cacciatori, ma una “soglia minima” di protezione della fauna che può essere superata senza limiti.
Il “motivo etico” diventa prevalente: Il tribunale ha stabilito che la caccia è un’attività prevalentemente ricreativa e che, secondo la giurisprudenza Europea, un proprietario non è tenuto a tollerare sul proprio fondo un’attività che contrasta con le proprie convinzioni morali. Proprietà privata batte pianificazione: Di fatto, dalla lettura del testo sembrerebbe che ogni singolo proprietario possa decidere di sottrarre il proprio terreno alla pianificazione venatoria semplicemente dichiarando di essere contrario all’uccisione degli animali.
Un passaggio molto controverso
Nella sentenza, si legge: “Si è passati, in altri termini, dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all’impianto originario del T.U. delle leggi sulla caccia del 1939) al divieto generale di caccia, secondo l’impostazione dell’attuale normativa nazionale, europea ed internazionale”.
Mentre la discussione del ddl 1552 procede a rilento, i tribunali stanno sancendo il diritto alla secessione venatoria privata su basi etiche. Se passasse il concetto che ogni proprietario possa chiudere i cancelli per “etica”, la gestione programmata della caccia e la sua funzione nella società — pilastro della Legge 157/1992 — cesserebbero di esistere. (Fonte AB-Agrivenatoria Biodiversitalia)




































