Dal testo della pronuncia si legge quanto segue: “Risulta condivisibile l’osservazione finale contenuta nella suddetta ordinanza gravata e secondo cui pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti. La ragione è valida e l’ordinanza medesima merita conferma, con l’appello cautelare che deve essere respinto“.
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