Domanda bocciata
Una sentenza esemplare. È in questo modo che la Stazione Ornitologica Abruzzese ha commentato quanto deciso dal TAR di Pescara in merito al ricorso di una cittadina contro i cacciatori. Questa la dichiarazione della SOA: “Il TAR Pescara con una sentenza esemplare, la n.254/2026 pubblicata ieri, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e la regione può bocciare la domanda solo dimostrando in maniera oggettiva come la sottrazione di un particolare terreno impedisca in concreto il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio”.
Le similitudini con febbraio
In realtà c’è poco da esultare perché è successo esattamente quanto accaduto a inizio anno. In quel caso, le associazioni animaliste e ambientaliste acclamarono a gran voce la decisione del Consiglio di Stato, parlando di “svolta storica”. In pratica, sia le associazioni che diversi organi di stampa parlarono del riconoscimento di un fantomatico diritto di obiezione di coscienza utile per escludere la caccia dai terreni.
Civiltà giuridica
Secondo la Stazione Ornitologica Abruzzese, sarebbero stati riconosciuti “Due principi di civiltà giuridica. Il primo è che il limite del 30% del territorio regionale sottratto alla caccia è da considerarsi come soglia minima che può essere tranquillamente superata. Il secondo, ancora più rilevante, è che un cittadino può fondare la sua richiesta di divieto di accesso ai cacciatori su motivi etici e morali e la regione per esprimere il diniego è tenuta a dimostrare in maniera dettagliata e oggettiva come la richiesta impedisca il raggiungimento degli obiettivi del Piano faunistico venatorio regionale tenendo appunto in debito conto la rilevanza delle motivazioni di tipo etico alla base della richiesta”.
Cosa dice in realtà la legge
La SOA dimentica che la valutazione sull’eventuale accoglimento dell’istanza resta sempre nella competenza discrezionale delle Regioni, che possono respingere la richiesta qualora essa risulti in contrasto con la pianificazione faunistico-venatoria o con altre esigenze di interesse pubblico previste dall’articolo 15, comma 4, della legge 157/1992.



































