Le proposte che hanno ricevuto il semaforo verde
L’Associazione per la Cultura Rurale ha rivendicato con forza le proposte alla legge nazionale sulla caccia da lei presentate e approvate al Senato ieri in occasione della riforma. Ecco di quali si tratta:
1) Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica.
2) La percentuale di Territorio Agro Silvo Pastorale da poter sottrarre all’attività venatoria non deve mai superare il 30% a livello regionale, anche per effetto delle leggi istitutive di parchi e riserve naturali.
3) Si inseriscono le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria.
4) Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non può essere istituita e rimane territorio cacciabile.
5) Viene eliminato l’obbligo della scelta di caccia in via esclusiva di cui all’art. 12 comma 5. (Vagante in Zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura).
6) Si sancisce il diritto di entrare a far parte dei Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini ad un rappresentante per ognuna delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale.
7)La definizione delle aree di ripopolamento e cattura dev’essere concordata con le organizzazioni agricole.
8)Si consente alle aziende faunistico venatorie di esercitare le loro attività anche con fini di lucro.
9) Si inserisce l’oca selvatica (Anser anser) e il piccione selvatico (Columba livia forma domestica) tra le specie cacciabili.
10) Si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi da quelli consentiti per l’attività venatoria.
11) Si elimina il divieto di caccia in prossimità dei valichi montani.
Esame alla Camera
La stessa ACR ha poi ricordato come per il momento il Senato non abbia ancora approvato il resto delle sue proposte. C’è fiducia nel fatto che durante l’esame del testo alla Camera dei Deputati, anche queste proposte ricevano il via libera.
Le altre proposte
Ecco quali sono:
1) La possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall’attuale legge statale n. 157/92.
2) L’eliminazione dell’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile, sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle regioni competenti.
3) Riformare radicalmente l’ISPRA e riportarlo sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4) L’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e può quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia aperta.
5) L’eliminazione dell’art. 12 comma 12 bis che attualmente prevede l’obbligo di annotare il capo abbattuto subito dopo l’abbattimento.
6) Riportare l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene nella maggior parte dei paesi europei.
7)Sancire il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo, il cacciatore può usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.
8)Si stabilisce che il divieto di caccia nei terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati vige solo fino alla data del raccolto.
9) Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie può essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. Tutte le altre specie possono essere cacciate solo in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.
10) Viene data alle regioni la possibilità di emanare i propri calendari venatori annuali con atto legislativo.
11) Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì), dal momento che l’Italia è l’unico paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.
12) Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi. Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.
13) Si autorizza il trasporto delle armi, purché scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree protette).
14) Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva CEE 2009/147/CE.
15) Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona faunistica delle Alpi.
16) Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.
17) Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.
18) Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purché legittimamente abbattuti o detenuti.
19) Si favorisce l’unione delle rappresentanze del mondo venatorio italiano, non più attribuendo le risorse finanziarie derivanti dall’addizionale della tassa di concessione governativa alle singole associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ma a quell’Organismo unitario che dimostri di rappresentare almeno l’80% dei cacciatori italiani.
20) Si ristabilisce la possibilità per gli agenti di vigilanza che sono cacciatori di poter esercitare l’attività venatoria quando non sono nell’esercizio delle loro funzioni.
21) Si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate “minori”.



































