La Corte Costituzionale ha rigettato le istanze del TAR e degli animal-ambientalisti, per quanto riguarda la partecipazione al controllo di cacciatori e guardie giurate, mentre ha cassato l’equiparazione dei cinghialai e dei selettori agli abilitati ai corsi ai sensi dell’Art 37, senza entrare nel merito della verifica del funzionamento dei metodi di prevenzione ecologici e dell’uso della braccata nel contenimento.
Quindi, tradotto in parole povere, la sentenza da luogo a 3 risultati:
- Una positiva affermazione del principio che i cacciatori quando adeguatamente formati, come avviene con il corso ai sensi dell’art 37, possono partecipare alle operazioni di controllo della fauna selvatica così come le guardie giurate. Questo malgrado non siano ricompresi tra i soggetti a cui compete il controllo ai sensi della legge 157/92. Quindi una sentenza che ci metterà al riparo da ulteriori ricorsi.
- Che i selettori e i cinghialai non avranno più l’art 37 in automatico, ma per partecipare agli interventi di controllo dovranno essere in possesso dell’attestato di abilitazione.
- Che occorrerà aspettare il pronunciamento del TAR per sapere se potranno continuare le braccate di contenimento e se la Regione ha operato al meglio nella definizione e nell’applicazione dei metodi ecologici propedeutici al contenimento vero e proprio (Arci Caccia).