Limite illegittimo
AB – Agrivenatoria Biodiversitalia ha inviato una diffida alla Regione Toscana a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR). Il testo introduce un limite illegittimo alle superfici di AFV e AATV basato sul calcolo “comprensoriale”, ponendosi in diretto contrasto con la legge nazionale 157/1992 e la legge regionale 3/1994 che fissano la soglia del 15% su base provinciale. La criticità risiede all’interno del Volume “Pianificazione” del PFVR, precisamente al punto 2.2.1 (relativo alle AFV) e al punto 2.2.2 (relativo alle AAV), nel paragrafo rubricato “Funzionamento ed autorizzazione”.
Meccanismo di calcolo
Il testo approvato dal Piano introduce un meccanismo di calcolo delle superfici destinate agli istituti privati vincolato alla suddivisione in comprensori:
Province con un solo comprensorio: La quota di territorio agro-silvo-pastorale (SAF) destinata agli istituti privati (AFV, AAV, CPRFS) non può superare il limite del 15% della SAF a livello provinciale.
Province con due comprensori: Qualora la superficie occupata dagli istituti privati superi complessivamente il 10% a livello provinciale, la soglia massima del 15% viene ricalcolata e applicata a livello di singolo comprensorio.
Secondo la posizione di AB tale vincolo legato al singolo comprensorio costituisce una palese violazione del principio della gerarchia delle fonti del diritto. Un atto di programmazione amministrativa come il PFVR non può infatti modificare o derogare alle disposizioni contenute nelle leggi primarie da cui deriva.
L’atto di diffida e la richiesta di intervento in autotutela
Per arginare le conseguenze di questa incongruenza normativa, l’Associazione AB ha notificato un formale atto di diffida e contestuale richiesta di riesame:
Diffida al Consiglio Regionale della Toscana: Viene intimato di non mantenere all’interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale la clausola lesiva della normativa vigente, in particolare dell’art. 16 c. 1 della L. 157/1992 e dell’art. 6 c. 6 della L.R. 3/1994.
Richiesta di correzione in autotutela: Si chiede al Consiglio Regionale di rimuovere immediatamente ogni riferimento al termine e al criterio del “comprensorio” nella quantificazione delle superfici concedibili alle AFV e AAV.
Ripristino della soglia legale: Viene sollecitato il rispetto dell’unico limite previsto ex lege, pari al 15% calcolato esclusivamente sulla superficie agro-silvo-pastorale provinciale.



































