Caccia alla Pernice in Piemonte, il Tar da torto alla Regione: la caccia alla pernice bianca non andava chiusa perché esistevano presupposti e condizioni che la legittimavano.
Il TAR ha dato torto alla Regione Piemonte che ha privato i cacciatori piemontesi del diritto d’esercitare la loro passione nel pieno rispetto di leggi e regolamenti: la caccia alla pernice bianca non andava chiusa perché esistevano presupposti e condizioni che la legittimavano. Questo l’ha decretato la seconda sezione del TAR Piemontese presieduta dal Dott. Vincenzo Salamone. Ciò nonostante Federcaccia Piemonte, che era tra i ricorrenti, non esulta per la vittoria, ma anzi esprime preoccupazione e il suo profondo rammarico per una vicenda che nemmeno avrebbe dovuto aprirsi, non fosse stato per l’assurda presa di posizione di una Giunta…neo insediata, che ha preferito lo scontro al dialogo.
Lo scrivemmo già in occasione dell’apertura della stagione venatoria e giova ancor più ricordarlo oggi: “Chi caccia rispetta… non è un fuorilegge e nemmeno un predatore violento o un disadattato che vive ai margini della società, ma al contrario si tratta di una persona di buon senso, per bene e di certo senza condanne o denunce a carico, tanto che non fosse così lui si vedrebbe immediatamente ritirata licenza di caccia e porto d’armi, non potendo più esercitare la sua passione. Il cacciatore paga tutti gli anni balzelli e tasse a Stato e Regione, quest’ultime da sole in grado risarcire i danni agricoli causati dalla fauna selvatica, gestisce il territorio insieme ad agricoltori e ambientalisti, effettua censimenti e ripopolamenti a sue spese, sa limitarsi quando necessario, difende l’ambiente che vive e conosce meglio di altri. Il cacciatore rispetta tutto e tutti, ma non sempre viene rispettato…”.
Mai la caccia è stata causa d’estinzione di alcuna specie, e proprio per questo i cacciatori, e quelli piemontesi in particolare, chiedono rispetto, lo pretendono e hanno ragione di farlo, proprio come ha decretato la sentenza del TAR in questa importante giornata. La strada da percorrere sarà ancora lunga, e Federcaccia Piemonte auspica come questa decisione possa essere d’ammonimento e favorire dialogo e rispetto reciproci; nel contempo s’augura che la Regione non voglia mettere una pezza…peggiore del buco che invece dovrebbe coprire!
Di seguito pubblichiamo il testo integrale dell’Ordinanza del TAR Piemonte:
“ N. 00413/2014 REG.PROV.CAU. N. 01075/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2014, proposto da: Federazione Italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione Regionale del Piemonte, Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia – Comitato Provinciale di Torino, ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani, Ente Produttori Selvaggina, ARCI Caccia, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA CN5, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA CN4, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO2, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA VC1, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA VCO1, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA VCO2, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA VCO3, rappresentati e difesi dagli avv.ti Jacopo Gendre e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14;
contro
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello, 165;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione della Giunta regionale 16.9.2014 n. 2-320, recante “L. 157/1992. L.R. 5/2012. D.G.R. n. 31-7448 del 15.4.2014 e s.m.i. Approvazione dei piani numerici di prelievo della tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini (C.A.) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)”, nella parte in cui non ha autorizzato il prelievo della pernice bianca per la stagione venatoria 2014/2015; – di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che la delibera impugnata appare carente di motivazione, non potendo giudicarsi sufficiente il generico richiamo dei “mutamenti climatici” e delle “alterazioni ambientali”, di per sé riferibili a tutta l’avifauna tipica della montagna che non è suscettibile di ripopolamento; Ritenuto che la Regione ha sostanzialmente disatteso la propria precedente delibera n. 31-7448 del 15 aprile 2014, nella quale era viceversa prevista (per la pernice bianca) la predisposizione di piani numerici sulla base delle stime di consistenza per ogni comprensorio alpino; Rilevato al riguardo che, per ammissione della difesa regionale, soltanto dieci comitati di gestione su diciassette hanno effettuato il censimento e presentato il piano di prelievo relativo alla pernice bianca e che, tra questi, soltanto in tre comprensori si è registrata una diminuzione della popolazione maschile e dello sviluppo riproduttivo; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare al fine di ordinare alla Regione il riesame della programmazione per la stagione 2014/2015 (in relazione alla pernice bianca), sulla base dei dati elaborati per i comprensori alpini, ferma restando anche in sede di riesame l’ineliminabile discrezionalità amministrativa che spetta alla stessa Regione in materia di regolamentazione dell’esercizio della caccia e di formazione del calendario venatorio; Ritenuto che al riesame dovrà provvedersi entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e sospende (in parte qua) gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 2-320 del 16 settembre 2014, ordinando alla Regione Piemonte il riesame entro il termine indicato in motivazione. Fissa per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 19 novembre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Savio Picone, Primo Referendario, Estensore Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/10/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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