L’ordinanza conferma le disposizioni già applicate fino al 15 gennaio e pertanto sarà possibile uscire dal comune di residenza per cacciare (in ogni caso non si può uscire dai confini regionali) secondo le disposizioni del calendario venatorio, come già consentito da altre ordinanze nel 2020. Si ricorda la necessità dell’autocertificazione in cui si potrà scrivere quale motivo dello spostamento esercizio dell’attività venatoria nell’ATC-CAC, nome, provincia, in forza dell’articolo 2 comma 4, lettera B del DPCM del 16 gennaio 2021 e dell’ordinanza della Lombardia numero 688 del 26 gennaio 2021”.
La legge 157 del 1992 Lo scorso dicembre, il nuovo Parlamento ha dato prova di efficacia portando finalmente a casa un’opportuna modifica dell’art. 19 della legge statale, quello relativo al controllo della fauna selvatica, che da trent’anni giaceva inalterato e,...
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