La Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane redige una nota informativa sulla procedura di infrazione dell’UE sugli impianti di cattura per l’approvvigionamento dei richiami vivi.
CONFAVI, Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane ha inviato ai propri dirigenti regionali, provinciali e comunali una nota informativa sulla procedura di infrazione dell’UE sugli impianti di cattura per l’approvvigionamento dei richiami vivi. “Oggetto: NOTA INFORMATIVA DA PARTE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELL’ITALIA PER LA CATTURA DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI – DIRETTIVA 2009/147/CE”. La Commissione europea, in data 20 febbraio 2014 con nota C (2014) 934, ha inviato alle autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE con la quale si comunica l’attivazione della procedura di infrazione 2014/2006 riguardante la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. Nel riportare in allegato i documenti ufficiali trasmessi dalla Regione del Veneto, relativi all’attivazione della procedura di infrazione, ricordiamo quali sono le conseguenze ed i relativi obblighi incombenti sullo Stato italiano.Cosa prevede la normativa comunitaria quando viene attivata una procedura di infrazione:
1) La Commissione invia allo Stato membro una Lettera di messa in mora con la quale contesta gli addebiti ed insieme invita lo Stato a presentare le sue “osservazioni” entro un termine (normalmente due mesi). 2) La Commissione, nel caso in cui lo Stato non replichi o risponda con difese ritenute insufficienti, emana un Parere motivato. Con quest’ultimo, la Commissione specifica le infrazioni che si ritengono commesse, adduce gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la contestazione e ingiunge allo Stato di porre fine alla violazione entro un termine variabile, stabilito a seconda della gravità e della complessità del caso. 3) Se entro il termine stabilito lo Stato non si adegua a quanto richiesto, la Commissione può presentare ricorso alla Corte di Giustizia. Si tratta di un potere discrezionale (e non vincolato) della Commissione.
Spetta quindi allo Stato italiano produrre, entro e non oltre i termini previsti, i chiarimenti e le documentazioni richieste dalla Commissione europea per evitare che si passi dalla fase 1) alla fase 2) ed alla fase 3).
Vi terremo informati sull’evolversi della procedura.
Segreteria Nazionale Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane
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